STATUTO dell’Associazione

STATUTO dell’Associazione

Titolo I
Disposizioni generali

Art 1
Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione denominata “365Giornialfemminile ONLUS”, con sede in Montecatini Terme, Via Marconi n°51.

Art 2
Statuto e regolamento
L’associazione  non ha scopo di lucro,  è apartitica e apolitica, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico
Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio, direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’ organizzazione ed all’attività dell’ Associazione.

Art 3
Modifiche dello statuto
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art 4
Oggetto e scopo
La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, della prevenzione e del superamento della violenza contro le persone con particolare riferimento all’universo femminile.
La sua attività principalmente consiste nel:
a) promuovere ogni opportuna iniziativa ed azione ai fine di sensibilizzare   l’opinione pubblica ed i pubblici poteri perché siano concretamente indotti a sostenere le iniziative, gli strumenti e le strutture che l’associazione istituisce o gestisce a favore delle vittime di violenza;
b) Istituire luoghi fisici di solidarietà e sostengo a favore di vittime di stupro e di violenza fisica e psicologica;
c) Promuovere ricerche conoscitive, raccolte di dati , anche statistici al fine di divulgazione per rendere possibile all’opinione pubblica tutta la conoscenza del fenomeno della violenza;
d) Promuovere incontri e seminari anche nelle scuole di ogni ordine e grado per avviare un processo di prevenzione e costruire una cultura della non violenza tra i giovani;
e) La preparazione del personale per venire a contatto con vittime di violenza fisica, psicologica e di stupro;
f) Lavorare anche per i minori vittime di violenza sia intra che extrafamiliare offrendo una tutela costante e duratura all’infanzia e agli adolescenti a rischio;
g) Sostenere le donne e i minori vittime di violenza anche con la costituzione di parte civile e l’intervento processuale
h) Predisporre e realizzare progetti di presa in carico psicologica e sociale delle situazioni di maltrattamento, abuso sessuale e grave trascuratezza, proteggendo, assistendo e accogliendo le vittime di violenza;
i) Fornire la propria specifica collaborazione ad Enti e Associazioni per promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra elencate. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.

Titolo II
Aderenti

Art 5
Sono Aderenti all’associazione: i Soci Fondatori; i Soci Ordinari; i Soci Benemeriti. Ammissione
Sono aderenti dell’ associazione tutte le persone fisiche o giuridiche {a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle.
L’ ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal consiglio direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Sono Soci Fondatori coloro che aderiscono ali’Associazione al momento della costituzione; sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza, sono Soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o che promuovano con azioni concrete presso gli Enti Pubblici l’attività dell’Associazione.
La classificazione del Soci secondo le suddette categorie non comporta alcuna differenza nei confronti dell’associazione e possono partecipare tutti attivamente alla vita sociale.

Art 6
Diritti
I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalie leggi o dallo statuto.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore, di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e  le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I Soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art 7
Doveri
I Soci devono svolgere 1′ attività istituzionale in favore dell’Associazione gratuitamente,mentre il Consiglio Direttivo può deliberare compensi qualora i soci vengano incaricati di svolgere attività lavorative e/o professionali, in favore dell’Associazione.
Il comportamento verso gli altri Soci e all’esternO dell’associazione deve essere improntato all’ assoluta correttezza e buona fede.

Art 8
Esclusione
Il Socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall’associazione con deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente le giustificazioni dell’operato compiuto, da inviarsi al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’ iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Titolo III
Organi

Art 9
Indicazione
Sono organi dell’ associazione:
1) l’assemblea dei Soci dell’Associazione;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente del consiglio direttivo;
4) il comitato esecutivo, se nominato.
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo.

Art 10
Composizione dell’assemblea
L’ assemblea è composta da tutti i Soci dell’associazione ed è l’Organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’ assemblea è presieduta dai presidente dell’associazione.

Art 11
Convocazione
L’ assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
Il presidente convoca 1′ assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei Soci o almeno da tre consiglieri con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi al domicilio dei Soci almeno dieci giorni prima rispetto alla data di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L’ assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’ associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art 12
Validità dell’ assemblea
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o a mezzo di delega da conferirsi esclusivamente ad altri Soci ogni socio non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione 1′ assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega nei  limiti  indicati al  primo comma.

Art 13
Votazioni
L’ assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’assemblea.
Ogni socio dell’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, tale delega può essere conferita solamente ad un altro socio dell’Associazione che non sia Amministratore o  dipendente dell’Associazione.
Ciascun deleqato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Art 14
Verbalizzazione
Le deliberazione assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea chiamato a fungere da segretario e sottoscritto dal presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno il diritto di trarne copia.

Art 15
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea dei Soci tra i propri componenti.
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura dei presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, per particolari ragioni di urgenza, il consiglio può essere convocato anche con un solo giorno di preavviso.

Art 16
Presidente del consiglio direttivo
Il presidente dell’associazione è anche il presidente del consiglio direttivo.
Il presidente è eletto dal consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti, qualora non abbia provveduto alla nomina l’assemblea dei Soci.
Nella prima riunione dopo la nomina il consiglio provvederá a nominare tra i suoi componenti un Vicepresidente ed il tesoriere, oltre al comitato esecutivo se lo ritene necessario.
Ad   esso spettano solo le funzioni di urgente amministrazione salvo, in ogni caso, delibera di convalida da parte del consiglio direttivo.

Art 17
Durata e funzioni
Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni, ed è rieleggibile.
Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
Le deliberazioni del consìglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art 18
Il presidente
Al presidente spetta la firma e la rappresentanza della società anche in giudizio, in caso di sua assenza i suoi compiti verranno assolti dal vicepresidente.

Art 19
Funzioni
Il   presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
Per gli impegni di spesa superiori a euro tremila il presidente deve essere previamente autorizzato dal consiglio direttivo.
Il presidente presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea curandone la custodia presso i  locali dell’associazione.

Titolo IV
Risorse economiche

Art 20
I beni
I beni dell’associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.
I beni immobili ed 1 beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati inapposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti I Soci.

Art 21
Contributi e Quote Associative
I contributi dei Soci sono costituiti dal contributo iniziale pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) dalla quota annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall’assemblea.

Art 22
Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’ ente.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’ente.
II Presidente   attua    le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le   convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art 23
Devoluzione dai beni
In caso di scioglimento o cessazione dell’ attività dell’associazione per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, costituito ai sensi degli artt. 20-21-22 del presente statuto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Titolo V
Il bilancio

Art 24
Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre   di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e uno preventivo Tali bilanci sono elaborati dal consiglio direttivo   e   depositati   presso   le   sedi dell’ associazione almeno trenta giorni prima dell’ assemblea che dovrà approvarli.
Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i Soci.
I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall’assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee ordinarie.

Art 25
Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed uni tari a struttura.
L’associazione ha l’Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI
Dipendenti e collaboratori

Art 26
Dipendenti
L’associazione può assumere dipendenti.
L’assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

Art 27
Collaboratori
L’associazione può avvalersi dell* opera dei collaborator di lavoro autonomo  o  di collaboratori a progetto ai senSi delle vigenti leggi in materia.
Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.

Titolo VII
Responsabilità

Art 28
Responsabilità di assicurazione
I Soci dell’ associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi qualo ra svolgano attività in favore dell’associazione.
L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ organizzazione stessa.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art 29
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di Onlus.

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